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Utilizzazione senza titolo di bene privato per scopi di interesse pubblico da parte della pubblica amministrazione

È infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42 bis d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, t.u. espropriazione, nella parte in cui permette alla pubblica amministrazione, che utilizza senza titolo un bene privato per scopi di interesse pubblico, di evitarne la restituzione al proprietario attraverso un atto di acquisizione non retroattiva al proprio patrimonio indisponibile sotto condizione sospensiva del pagamento di un indennizzo, in riferimento agli art. 42, 111 e 117 Cost.

Fonte: Corte Costituzionale; sentenza, 30-04-2015, n. 71 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.

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