Il contribuente che non ha prodotto i documenti richiesti dall’amministrazione finanziaria, nell’ambito dell’attività di accertamento, può produrli nella fase contenziosa, in sede di contestazione dell’atto impositivo.
Il principio è fissato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.11981 del 08/08/2003, con la quale i giudici hanno escluso che, in materia di accertamento delle imposte dirette, la mancata produzione di documenti da parte del contribuente dia luogo a decadenza della produzione degli stessi in sede contenziosa.
Se il contribuente esibisce tardivamente documenti che gli consentono di giustificare le operazioni effettuate, il principio di carattere sostanziale può essere derogato dalle regole probatorie in virtù della garanzia ad un “giusto processo”.
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UTILIZZABILI IN CONTENZIOSO I DOCUMENTI OMESSI ALL’ACCERTAMENTO
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