In tema di usura c.d. in concreto (art. 644, 1º e 3º comma, seconda parte, c.p.) le «condizioni di difficolta’ economica o finanziaria» della vittima devono essere valutate in senso oggettivo, cioe’ valorizzando i parametri desunti dal mercato, e non in termini meramente soggettivi, ovvero sulla base delle valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile accertamento ex post.
Fonte: Cass. pen., sez. II, 25-03-2014, n. 18778 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


