Legge 20 maggio 2016, n. 76.
Tra le novità contenute nella legge sulle unioni civili va segnalata l’introduzione del nuovo art. 230-ter del Codice civile, ai sensi del quale al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente, spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato.
Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.
Il convivente di fatto, inoltre, può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata oppure in presenza dei presupposti indicati all’art. 404 del Codice civile.


