Sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016 è stata pubblicata la legge 20 maggio 2016, n. 76, entrata in vigore il 5 giugno 2016, e recante disposizioni in materia di “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.
La legge in esame disciplina le unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché le convivenze di fatto. In particolare l’articolo 1:
- ai commi da 1 a 35 regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso;
- ai commi da 36 a 65 regolamenta le convivenze di fatto tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile;
- ai commi da 66 a 69 fornisce le disposizioni in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento, nonché al monitoraggio degli oneri di natura previdenziale e assistenziale derivanti dalle unioni civili.
Di conseguenza, si legge nel Messaggio n. 5171 pubblicato ieri dall’Inps, a decorrere dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (es. pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittima, etc.) e dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge.
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