Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 134 del 4 ottobre 2016, ha approvato, in esame preliminare, tre decreti legislativi di attuazione della Legge sulle unioni civili (legge 20 maggio 2016, n. 76), che delega il governo ad adottare:
disposizioni per l’adeguamento delle norme dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché ad adottare;
disposizioni recanti modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti;
disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso;
disposizioni di coordinamento in materia penale.
I decreti prevedono anche che, come per il matrimonio, il partner dell’unione civile che aggiunge al suo il cognome del partner non perde il suo cognome d’origine. Rispetto al decreto ponte, si legge nel Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre, con tali norme non è necessario produrre alcuna modifica anagrafica.
Sono inoltre state apportate alcune modifiche al codice penale per consentire l’equiparazione del partner dell’unione civile al coniuge.


