Gli art. 18, par. 1, lett. d), e 22 della direttiva 77/388/Cee, come modificata dalla direttiva 91/680/Cee, devono essere interpretati nel senso che tali disposizioni dettano requisiti formali del diritto a detrazione la cui mancata osservanza, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, non può determinare la perdita del diritto medesimo.
Fonte: Corte di Giustizia dell’Unione Europea; sezione VIII; sentenza, 11-12-2014, n. causa C-590/13 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


