L’INPS aggiorna le modalità di compilazione del flusso contributivo UniEmens introducendo nuovi obblighi informativi per i datori di lavoro in relazione agli eventi tutelati dalla normativa su permessi e congedi.
Dal mese di settembre 2026 cambia la compilazione del flusso UniEmens
Con il Messaggio n. 2287 del 7 luglio 2026 l’INPS ha fornito nuove indicazioni operative per la gestione dei conguagli contributivi relativi ai permessi legge 104 e ai congedi straordinari.
La novità riguarda la compilazione dell’elemento “BaseRif”, contenuto nella sezione contributiva “InfoAggCausaliContrib” del flusso UniEmens. Tale campo, finora facoltativo, diventerà obbligatorio a partire dal periodo di competenza settembre 2026.
L’aggiornamento interessa i datori di lavoro che effettuano conguagli riferiti ai permessi tutelati dall’articolo 33 della legge n. 104/1992 e ai congedi straordinari articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001.
Le indicazioni per valorizzare l’elemento “BaseRif”
L’Istituto ha precisato quali valori dovranno essere indicati nel nuovo campo in base alla tipologia di evento.
Per i permessi legge 104, la “BaseRif” dovrà riportare la retribuzione teorica del mese cui si riferisce l’evento. Diversamente, in caso di congedo straordinario o di prolungamento del congedo parentale, dovrà essere indicata la retribuzione teorica relativa al mese precedente a quello dell’evento.
Particolari indicazioni sono previste anche per i lavoratori assunti o cessati nel mese oggetto della rilevazione: in queste situazioni dovrà essere presa come riferimento la retribuzione teorica di un mese interamente lavorato.
La nuova modalità di compilazione riguarda i codici di conguaglio L300, L301, L302, L303, L306, L307 e L308, per i quali dal mese di settembre 2026 sarà quindi necessario fornire il dato aggiuntivo richiesto dall’INPS.


