Da quest’anno in Unico vanno indicati separatamente i costi delle consulenze provenienti da paesi a regime fiscale privilegiato.
Ricordiamo che sono da evidenziare solo le prestazioni ultimate a partire dal 3 ottobre 2006.
La mancata indicazione non comporta più l’indeducibilità del costo, ma solo l’applicazione di una sanzione amministrativa commisurata all’ammontare degli importi non evidenziati.


