Le norme restrittive sulle partecipazioni contenute nel decreto legge 209/02 hanno toccato anche le minusvalenze realizzate tramite la cessione di partecipazioni. Quando l’ammontare complessivo delle minusvalenza supera i 5 milioni di euro, le imprese devono comunicare all’agenzia delle Entrate i dati relativi all’operazione posta in essere, in modo che gli uffici siano in grado di esperire l’attività di accertamento basata sull’articolo 37 bis del Dpr 600/73.
La norma di riferimento (comma 4 dell’articolo 1 del decreto legge 209/02) dà alla comunicazione all’Ufficio un valore sostanziale: infatti, in caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele la minusvalenza non è deducibile. Il problema che si pone, in termini attuali, è che alcuni soggetti potrebbero avere già realizzato queste minusvalenze e quindi essere in procinto di dedurle nella dichiarazione dei redditi, senza però avere potuto inviare la comunicazione all’Ufficio: infatti, essendo necessario l’utilizzo di un apposito modello per la comunicazione delle informazioni rilevanti, che era atteso entro trenta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, a tutt’oggi il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate non è stato emesso, e quindi nessun modello è disponibile.
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