L’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 235 di ieri ha concluso che la scelta effettuata volontariamente dal contribuente nell’ambito di una dichiarazione dei redditi in relazione alle modalità di tassazione di un componente positivo di reddito non può formare oggetto di ripensamento entro il termine per la presentazione del modello Unico successivo. La correzione può invece sempre avvenire presentando una nuova dichiarazione entro il termine ordinario, ovvero con una correzione entro 90 giorni dal termine stesso, esponendo però il contribuente alle sanzioni per la tardività.
(Fonte: ItaliaOggi)
Fonte:


