Per escludere ogni profilo di negligenza, bisogna provare di aver controllato l’operato del consulente o di essere stato vittima di un comportamento fraudolento da parte sua.
L’affidamento a un commercialista del mandato a trasmettere per via telematica la dichiarazione dei redditi alla competente Agenzia delle Entrate non esonera il soggetto tenuto alla relativa presentazione dal vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto. È infatti preciso obbligo del contribuente quello di far sì che la dichiarazione sia correttamente e fedelmente compilata e tempestivamente presentata.
Questo, in sintesi, il principio di diritto ribadito dalla Cassazione nell’ordinanza n. 11832 del 9 giugno 2016.


