Il regime opzionale per la trasparenza fiscale, disciplinato dagli articoli 115 e 116 del Tuir,
al comma 7 dell’articolo 115 prevede che nel primo esercizio di efficacia dell’opzione gli obblighi di acconto permangono anche in capo alla partecipata.
Questi verranno calcolati con il criterio storico, sulla base del reddito prodotto nel periodo d’imposta precedente ovvero facendo ricorso al criterio previsionale, ma senza tenere conto degli effetti dell’opzione nella determinazione dell’imposta.
Le società partecipanti possono adottare anche il metodo previsionale considerando gli effetti della trasparenza.


