L’articolo 78 della legge 388/2000 (Finanziaria per il 2001) ha introdotto interessanti novità per i pensionati che continuano a lavorare anche dopo il pensionamento, riducendo, anche in misura sensibile, la trattenuta sulla pensione. Così, quindi, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, la pensione di vecchiaia è interamente cumulabile con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Di conseguenza il trattamento sarà totalmente cumulabile con i redditi a prescindere dai contributi utilizzati per il diritto e la misura della pensione; le stesse regole si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2001, per le pensioni con decorrenza antecedente a tale data.
(Fonte. Il Sole 24 Ore)
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