Con la sentenza n. 22221 della Corte di Cassazione depositata il 3 novembre 2016 è stato ribadito quanto stabilito dall’art. 5 comma 3 del D.Lgs 147/2015: l’accertamento di un maggior valore dell’azienda o degli immobili ceduti ai fini dell’imposta di registro non permette di presumere un maggior corrispettivo ai fini delle imposte dirette. Per provare l’esistenza di una maggiore plusvalenza occorre fornire ulteriori elementi di prova.
Fonte: sentenza n. 22221 Corte di Cassazione


