La corrispondenza intercorsa tra l’imprenditore e l’istituto di credito al fine di ottenere prestiti non può giustificare, da sola, l’accertamento del fisco; è questa la conclusione raggiunta dalla sezione tributaria della Corte di cassazione con sentenza n. 4329 depositata il 25 marzo.
La motivazione principale è data dal fatto che solo le buste e le lettere commerciali, relative agli affari trattati dall’impresa, rientrano tra le altre scritture contabili che possono costituire prove civili tali da generare una presunzione semplice contro il contribuente; tra queste, sicuramente, non rientrano le lettere, inviate alle banche.
La Cassazione ha quindi sottolineato l’esigenza che il presupposto delle presunzioni risulti con carattere di certezza e non sia a sua volta il prodotto di una presunzione, ovvero non è possibile trarre presunzione da altra presunzione.
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