Nei confronti del coniuge divorziato scatta il diritto alla pensione ai superstiti quando vi è che la morte del pensionato o dell’assicurato non sia anteriore al 12 marzo 1987; il coniuge divorziato superstite deve essere titolare di assegno di divorzio e non. Il passaggio a nuove nozze esclude il coniuge divorziato dal diritto alla pensione ai superstiti anche se, alla data del decesso dell’assicurato o del pensionato, il nuovo matrimonio risulti sciolto per morte del coniuge o per divorzio. Nell’ipotesi, invece, nella quale esista un coniuge superstite (è il caso dell’ex coniuge deceduto che si sia risposato dopo lo scioglimento del matrimonio) che possa far valere i requisiti della pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni spettanti viene attribuita con sentenza del Tribunale, considerando la durata del matrimonio, al coniuge divorziato sempre che titolare dell’assegno periodico (legge 74/1987).
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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