La concessione di benefici fiscali spetterà solo ai soggetti che conservino finalità mutualistiche. Il Governo viene delegato a definire le caratteristiche della cooperazione costituzionalmente protetta con riferimento alle società che svolgono la propria attività prevalentemente a vantaggio dei soci. In questo senso e per questi soli soggetti andranno poi valorizzati proprio quegli strumenti e istituti che siano diretti al raggiungimento di finalità mutualistiche. Le facilitazioni di natura fiscale saranno, poi, concesse solo alle società cooperative che rientrino nella definizione di società costituzionalmente protetta. Stesso discorso per quanto riguarda il controllo dell’autorità governativa che andrà limitato al solo caso delle cooperative tutelate.
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