La riforma del diritto societario consente, anche se nelle sole Srl, stante il loro rinnovato connotato personalistico, la previsione statutaria di casi di esclusione dei soci dal capitale sociale.
Il socio può, in particolare, essere espulso: a) in caso di «gravi inadempienze» nelle obbligazioni che gli derivano dalla legge o dal contratto sociale; b) ove sopravvenga la sua inidoneità a conferire in società l’opera promessa.
In altri termini, si tratta, specie nel primo caso, di ipotesi di esclusione “aperte”, tali da permettere di giungere all’esclusione del socio in qualsiasi evenienza sia ravvisabile una sua grave inadempienza e la sua inidoneità a svolgere il ruolo promesso.
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