La Commissione Tributaria Provinciale di Torino con la sentenza 33/31/01 ha chiarito che l’articolo 17 del decreto legislativo 472/1997, relativo all’irrogazione immediata delle sanzioni, non ha cancellato l’avviso di liquidazione e di pagamento pertanto la cartella esattoriale in materia Iva deve essere necessariamente preceduta dall’avviso di pagamento. Dal ricevimento di questo scatta il termine dei 30 giorni per l’iscrizione a ruolo. Da un lato l’articolo 60 del Dpr 633, prevede che «l’ufficio, prima dell’iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso, con applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno». Dall’altro l’articolo 17 che prevede, invece, l’applicazione delle sanzioni, in caso di omesso versamento, in misura inferiore a quanto previsto dall’articolo 60 (ovvero il 30%), ma senza l’obbligo di previa contestazione.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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UN AVVISO DI PAGAMENTO PRIMA DI INVIARE LA CARTELLA
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