Il D. Lgs. del 9 ottobre 2002, n. 231 è finalizzato alla «lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali». La riforma riguarda solo imprenditori e professionisti, nei loro rapporti con altri imprenditori o professionisti, oppure con la pubblica amministrazione. Sono invece esclusi i crediti nei confronti dei consumatori, quelli oggetto di procedure concorsuali, o derivanti da risarcimento del danno. Per la precisione, le transazioni commerciali che godono della nuova tutela sono quei contratti, stipulati a partire dall’8 agosto 2002, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi. Il fattore privilegiato di risarcimento forfettario del creditore e, in pari tempo, di deterrenza per il debitore rimane la previsione degli interessi moratori, già disciplinati dall’articolo 1224 c.c. Le innovazioni, previste dall’articolo 4, consistono nel più favorevole regime di decorrenza automatica degli stessi, oltre che nella assai più “pesante” misura del saggio. È stata inoltre introdotta una fattispecie di nullità contrattuale del tutto nuova, contro ogni accordo che risulti “gravemente iniquo” in danno del creditore. Oltre agli interessi moratori il creditore ha comunque diritto al risarcimento di ogni maggior danno che egli possa dimostrare di avere subito in conseguenza del ritardo.
(Fonte: Il Sole 24Ore)
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UN ARGINE CONTRO I PAGAMENTI IN RITARDO
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