Un’unica operazione economica, non diretta al mercato, non può valere a dare consistenza a un’attività imprenditoriale, capace di giustificare l’inerenza dell’operazione stessa.
In forza del principio di neutralità dell’Iva, la Corte di cassazione, con sentenza n. 25986 del 10 dicembre 2014, ha ribadito che la detrazione dell’imposta va negata laddove l’acquisto sia occasionale e non funzionale all’attività economica attuale o programmata del soggetto passivo; unica eccezione è rappresentata dalla fase iniziale di start-up o dall’esistenza di impedimenti oggettivi, che esulano dalla sfera di controllo del soggetto economico.
Fatto
La vicenda riguarda una società cui l’ufficio aveva negato il rimborso Iva perché ritenuta non operativa ex articolo 30, legge 724/1994.


