In relazione alle udienze da svolgersi in camera di consiglio, nelle quali la partecipazione delle parti non è obbligatoria, in presenza di una dichiarazione di astensione del difensore dalla partecipazione alle udienze (ove l’astensione sia stata legittimamente proclamata dagli organismi di categoria e venga effettuata o comunicata nelle forme e nei termini indicati dall’art. 3, 1° comma, del codice di autoregolamentazione) il giudice è tenuto a disporre il rinvio dell’udienza.
Fonte: Corte di Cassazione; sezioni unite penali; sentenza, 30-10-2014, n. 15232 (data deposito 14-04-2015) – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


