Secondo la risoluzione delle Entrate n. 384/E del 13 dicembre 2002 il riaddebito, da parte delle società di fornitura di lavoro temporaneo alle imprese utilizzatrici, delle spese sostenute dai lavoratori temporanei e dei servizi erogati agli stessi direttamente afferenti la prestazione lavorativa e classificabili sotto la voce “Costi per il personale dipendente”, non rientra nel campo d’applicazione dell’Iva di cui all’articolo 13 del DPR n. 633 del 1972. Questa precisazione riguarda tutti i rapporti tra imprese sorti in applicazione dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 196 del 1997, che disciplina il contratto di lavoro interinale.
(Fonte: www.fiscooggi.it)
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TUTTI GLI ONERI PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZ
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