In tema di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, il nuovo regime sanzionatorio previsto dalla riforma Fornero riserva il ripristino del rapporto di lavoro, con un risarcimento fino ad un massimo di dodici mensilità, alle ipotesi residuali, che fungono da eccezione, nelle quali l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento è connotata di una particolare evidenza, sicché la mancanza di dimostrazione delle ragioni che rendevano intollerabile attendere la rimozione del provvedimento prefettizio che aveva evidenziato il pericolo di infiltrazioni mafiose nell’azienda, legato alla presenza di alcuni dipendenti, tra i quali quello licenziato, rimozione sollecitata e ottenuta dal datore stesso, dà luogo alla tutela indennitaria.
Fonte: Corte di Cassazione; sezione lavoro; sentenza, 10-01-2018, n. 331 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


