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Tutela previdenziale assicurati al Fondo lavoratori spettacolo: indicazioni in materia pensionistica

Arrivano le indicazioni dell'Inps in materia pensionistica per la tutela previdenziale dei lavoratori assicurati presso il Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo.
Con la Circolare n. 163 del 29 ottobre l'Istituto illustra le modifiche intervenute al decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 182, da parte del DL n. 73/2021, e ne illustra le principali misure. 

Ai fini dell’accesso alle prestazioni, precisa l'Inps, l’anzianità assicurativa e contributiva utile ai fini della maturazione dell’annualità di contribuzione necessaria per il conseguimento del diritto alle prestazioni, si intende maturata con 90 contributi giornalieri dei quali, almeno i 2/3 (60 contributi giornalieri), devono riferirsi a effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, ferma restando la prevalenza contributiva utile a determinare il diritto alle prestazioni nell’ambito del Gruppo A.
Concorre, a tal fine, anche l'eventuale contribuzione relativa ad attività di insegnamento o di formazione o di carattere promozionale, se svolta a tempo determinato da lavoratori appartenenti alle qualifiche professionali di cui al citato Gruppo A, come individuate dal decreto ministeriale 15 marzo 2005.

Nell'individuazione dei 2/3 di contribuzione riferita ad effettive prestazioni lavorative svolte nel campo dello spettacolo e del restante 1/3, rileva tutta la contribuzione versata o accreditata alla data di presentazione della domanda di pensione avente decorrenza non anteriore al 1° agosto 2021.

Ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori che possano far valere annualmente almeno 60 contributi giornalieri effettivi o figurativi versati o accreditati nel FPLS, è accreditato d'ufficio, negli anni in cui la retribuzione globale percepita dal lavoratore non superi quattro volte l'importo del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, un numero massimo di 60 contributi giornalieri, fino a concorrenza di 120 contributi giornalieri annui complessivi. In ogni caso tale accreditamento è consentito per un massimo di dieci anni.

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