Per i contribuenti viene stabilito che non si deve effettuare alcun pagamento se l’importo a debito, delle singole imposte, da versare a saldo non supera 10,33€.
Anche per il saldo iva è in vigore dal 20 giugno scorso il limite minimo di 10,33€ che ha sostituito il precedente minimo di 1,03€.
Di contro sono compensabili, ma non rimborsabili, gli eventuali crediti derivanti da modello Unico di importo pari o inferiore a 10,33€.
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