Nel caso in cui un debitore iscritto a ruolo e ammesso al versamento rateale si renda moroso nel pagamento di una rata successiva alla prima, sull’importo iscritto a ruolo sono dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di scadenza della rata in oggetto, e non dal giorno di notifica della cartella. È quanto emerge dalla nota prot. n. 2002/10392 del 18 gennaio 2002 con cui la Direzione centrale rapporti con enti esterni dell’Agenzia delle entrate ha palesato il proprio orientamento in merito ai criteri in base ai quali si deve procedere per il calcolo degli interessi di mora relativi al ritardato pagamento di una rata successiva alla prima, in caso di dilazione del debito.
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