Ai fini dell’applicazione del beneficio previsto dalla Tremonti-bis non ha alcuna rilevanza il regime contabile adottato. Si ricorda che i soggetti in contabilità semplificata non possono riportare le eventuali perdite fiscali agli esercizi successivi, come già precisato al paragrafo 2 della circolare del 17 ottobre 2001, n. 90/E, in conseguenza delle disposizioni di cui all’articolo 8 del Tuir, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
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