Nell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2003, pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 126 del 3 giugno 2003, sono stati individuati i Comuni (sono 1.400) delle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia ed Emilia-Romagna, colpiti da eventi calamitosi, che beneficiano della mini-proroga della Tremonti-bis.
Per Tremonti-bis si intende la norma agevolativa contenuta nell’articolo 4 della legge 383 del 18 ottobre 2001 («Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito»), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 248 del 24 ottobre 2001, entrata in vigore il 25 ottobre 2001. La proroga della Tremonti-bis è stata disposta dall’articolo 5 sexies del decreto legge 282/2002, convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27. Questo articolo stabilisce che le norme della Tremonti-bis sono prorogate fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003. La mini-proroga riguarda le imprese e i professionisti che, a causa delle gravi difficoltà recate dagli eventi atmosferici nei Comuni in cui sono ubicati, hanno subìto – direttamente o indirettamente – un danno economico.
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