Il furto di un bene strumentale non costituisce motivo della revoca della Tremonti-bis, ma il fatto va considerato come un disinvestimento del periodo.
L’Agenzia delle Entrate lo afferma con la risoluzione n.180/E del 15/09/2003, rispondendo ad un’istanza di interpello.
L’Agenzia inoltre ha specificato che la revoca interviene solo nei casi (espressamente descritti dalla Legge 383/2001) in cui il contribuente estromette volontariamente e anticipatamente i beni agevolati.


