La circolare n. 4/E del 18 gennaio fornisce importanti chiarimenti sulle spese di formazione:
viene ribadito che le spese di formazione e aggiornamento non devono essere confrontate con la media del quinquennio precedente.
Le spese devono essere “giustificate” dalla cosiddetta attestazione di «effettività» rilasciata dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza, da un professionista abilitato. Rientrano nelle spese anche quelle «a distanza» (online), a condizione però che vi sia la presenza di un docente che trasferisca conoscenze e informazioni tecniche utili al personale dipendente. Non rientra invece nel beneficio l’eventuale “tutoraggio online” Non rientrano le spese per l’acquisto corrente di quotidiani, riviste e pubblicazioni specializzate, se queste ultime non sono finalizzate a un preciso progetto di formazione. Sono ammese solo quelle sostenute per i dipendenti e non per i collaboratori esterni o titolari e soci della società.
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