La possibilità di usufruire della proroga della Tremonti-bis è stata concessa dall’articolo 5-sexies del decreto legge 282/2002 (legge 27/2003) limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 (più un anno per gli investimenti immobiliari) in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002, 31 ottobre 2002, 8 novembre 2002 e 29 novembre 2002 e nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale.
La formulazione della norma pone, quindi, una doppia condizione: che il Comune sia elencato nei provvedimenti sopra citati; che l’evento sia stato così rilevante da aver determinato l’emanazione di ordinanze per lo sgombero di edifici pericolanti o comunque a rischio, oppure di aver reso estremamente difficile l’accesso al comune.
Per evitare errori, e le conseguenti sanzioni, manca a questo punto un importante tassello, quello di un atto amministrativo che individui esattamente i Comuni ove ricorrano entrambe le condizioni previste e nei quali sia quindi operante l’agevolazione tributaria.
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