Con una serie di recenti interventi l’agenzia delle Entrate ha approfondito la disciplina fiscale del trattamento di fine mandato (denominato anche Tfm o indennità di risoluzione del rapporto) spettante all’agente, qualunque sia la forma giuridica scelta per lo svolgimento dell’attività.
Sono due le circolari (48/E e 50/E) e una risoluzione (217/E) per specificare il trattamento corretto ai fini delle imposte sul reddito e dell’Irap.
Ai fini delle imposte sui redditi le indennità di fine rapporto degli agenti possono essere assoggettate a tre regimi diversi, secondo che il percettore sia persona fisica, società di persone o società di capitali. La circolare 48/E/2002 ha ribadito che le quote di indennità che maturano a favore degli agenti vanno imputate per competenza, tra gli altri ricavi e proventi
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO – L’INDENNITA’ SPETTA SEMPRE ALL’AGENTE
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