La circolare n. 49 del 22 novembre 2004 evidenzia la possibilità di ricorrere alla trasparenza fiscale anche da parte dei non residenti, a due condizioni:
1- l’esenzione dalla ritenuta sui dividendi in uscita;
2- il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti per le società italiane.
Le condizioni richieste saranno verificate attraverso una certificazione rilasciata dallo stato estero di residenza, ma qualora la società trasparente trasferisca dall’Italia all’estero la propria residenza, il trasferimento comporterà l’inapplicabilità della tassazione per trasparenza a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è avvenuto il trasferimento.


