L’art. 4 del Decreto Fiscale n. 193/2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016, prevede l’introduzione delle comunicazioni trimestrali obbligatorie dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni periodiche IVA (con la conseguente eliminazione dello spesometro annuale).
Questo nuovo adempimento ha il fine di contrastare l’evasione fiscale riducendo il lasso temporale tra comunicazione dei dati e versamento delle imposte. Qualora dai controlli emergessero incoerenze, il soggetto passivo potrà fornire chiarimenti, ovvero versare quanto dovuto beneficiando del ravvedimento operoso.
Il nuovo decreto prevede di trasmettere in maniera telematica all’Agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione che contiene i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate (comprese le bollette doganali) nonché le relative variazioni. Vi è un’altra comunicazione trimestrale, da trasmettere con le stesse tempistiche di quella sopra descritta e riguarda i dati delle liquidazioni periodiche Iva. Devono essere comunicati i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni anche se a credito. Dall’obbligo di comunicazione delle liquidazioni sono esonerati i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva annuale o all’effettuazione di liquidazioni periodiche.
Dal punto di vista sanzionatorio i contribuenti sono puniti con una sanzione pari a 25 euro per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, sino a un massimo di 25.000 euro, e una sanzione da 5.000 a 50.000 euro per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva.
Fonte: Decreto Fiscale n.193/2016.


