Posto che ciascun coniuge separato ha il diritto, di rango costituzionale, di trasferire liberamente la propria residenza e luogo lavorativo, anche lontano da quella dell’altro coniuge, senza che ciò ne comporti di per sé l’inidoneità all’affidamento e al collocamento dei figli minori, il giudice provvede su tale collocamento tenendo solo conto dell’interesse dei figli medesimi, prescindendo dall’incidenza negativa della decisione sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario/collocatario (sulla base di tale principio la Suprema corte ha confermato la decisione di merito che aveva collocato in via prevalente due minori, ancora in tenera età, presso la madre, modificando le condizioni di separazione consensuale, che prevedevano una ripartizione paritaria dei tempi di permanenza presso i genitori, in ragione del trasferimento della donna, per ragioni di lavoro, in una città molto distante da quella originaria di residenza, e tenuto conto che il criterio ordinariamente seguìto è appunto quello di collocare in via prevalente i bambini in età più tenera presso la madre, se idonea).
Fonte: Corte di Cassazione; sezione I civile; sentenza, 14-09-2016, n. 18087 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


