Il notaio officiato di un atto comportante il trasferimento di un immobile, ove non abbia compiuto le necessarie visure ipocatastali, è responsabile in solido con l’alienante dei danni conseguentemente subiti dall’acquirente ed è soggetto ad azione di regresso per il rimborso del risarcimento cui l’alienante sia stato condannato in altro precedente giudizio promosso nei suoi confronti dall’acquirente.
Fonte: Corte di Cassazione; sezione II civile; sentenza, 11-05-2016, n. 9662 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


