La Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, con la sentenza n. 52/07, ha stabilito che deve essere l’Amministrazione finanziaria a dover dimostrare che la differenza tra il prezzo praticato da una società ai soggetti infragruppo comparato alle condizioni di mercato ordinarie non sia giustificabile economicamente al fine di applicare la disciplina dei prezzi di trasferimento.
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