Il Dpr 7 dicembre 2001, n. 435 ha, con decorrenza 1º gennaio 2002, sostanzialmente modificato lo scenario di riferimento in materia di scadenze. I termini di presentazione delle dichiarazioni previste nei casi di liquidazione volontaria, giudiziale, coatta amministrativa e di fallimento, sono stati uniformati a quelli “ordinari”. Dal 1º gennaio 2002 i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap sono fissati, per tutti i soggetti (comprese le imprese individuali), all’ultimo giorno del settimo o del decimo mese successivo (a seconda se la presentazione avviene tramite una banca o un ufficio postale o attraverso il canale telematico) a un termine fisso che dipende dal tipo di operazione in atto.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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