Il comma 4 dell’art. 9 della legge 289/2002 stabilisce che, ai fini del condono tombale, le persone fisiche titolari di redditi prodotti in forma associata devono indicare nella dichiarazione integrativa, per ciascun periodo d’imposta, l’ammontare dell’importo minimo da versare (non inferiore a 200 euro), determinato con riferimento ai ricavi o compensi dichiarati da società, associazione o imprenditore individuale, ripartito in proporzione alla quota di partecipazione agli utili spettante a ciascuno di essi. L’agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di partecipazione in più società di persone, i soci devono calcolare tanti minimi quante sono le società partecipate, sommarli e confrontare il risultato con l’importo del minimo dovuto in relazione alla definizione della posizione personale e, quindi, versare l’importo più elevato. E’ da notare che mentre con il concordato e l’integrativa effettuate da società, associazione o titolare dell’impresa, costituiscono titolo per l’accertamento nei confronti delle persone fisiche che non definiscono o integrano i redditi prodotti in forma associata, un’analoga previsione non è prevista con riferimento al tombale, che non implica la dichiarazione di maggiori imponibili, ma solo il versamento di importi determinati forfettariamente. In attesa dei chiarimenti dell’Agenzia, si ritiene che gli uffici dovrebbero mantenere il potere di accertamento, posto che il comma 10, lettera a, dell’articolo 9 stabilisce che il perfezionamento della definizione preclude ogni accertamento «nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati», tra i quali non sembra possibile ricomprendere i partecipanti.
(Fonte: Il Sole 24Ore)
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