E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 2016, il Decreto 17 marzo 2016 n. 58 del Ministero della Giustizia con il regolamento che disciplina l’attivita’ di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari, anche a seguito della stipulazione delle convenzioni di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
Per l’ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario il praticante deve, al momento della presentazione della domanda:
- essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati;
- essere in possesso dei requisiti di onorabilita’;
- aver gia’ svolto il periodo di tirocinio di almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello Stato.
Il tirocinio di cui al presente decreto puo’ essere svolto presso uno degli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove e’ costituito il consiglio dell’ordine al quale e’ iscritto il praticante avvocato.
Clicca qui per leggere il Decreto, che entrerà in vigore il prossimo 17 maggio.


