La trasparenza fiscale deve essere attentamente valutata tenendo conto anche di quelle che possono risultare le situazioni ostative.
L’entrata in vigore della riforma fiscale ha disciplinato due forme facoltative di tassazione per trasparenza: quella cosiddetta intersocietaria di cui all’art. 115 del Tuir e quella del successivo art. 116.
In particolare l’art. 115 dispone che l’accesso alla trasparenza non sia possibile nel caso in cui la società partecipata abbia emesso strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 2346, ultimo comma, del Codice civile nonché nell’ipotesi in cui la società partecipata abbia optato per la tassazione consolidata, sia domestica che mondiale.


