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Termini processuali in materia civile – Comunicazione dell’atto nel periodo di sospensione feriale

In base al differimento del decorso del termine processuale a giorni che abbia inizio durante il periodo di sospensione feriale, previsto dall’art. 1, 1° comma, secondo periodo, l. n. 742 del 1969, il primo giorno successivo alla scadenza del periodo feriale va computato nel termine in questione.

Fonte: Consiglio di Stato – adunanza plenaria; sentenza, 27-07-2016, n. 18 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.

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