In base al differimento del decorso del termine processuale a giorni che abbia inizio durante il periodo di sospensione feriale, previsto dall’art. 1, 1° comma, secondo periodo, l. n. 742 del 1969, il primo giorno successivo alla scadenza del periodo feriale va computato nel termine in questione.
Fonte: Consiglio di Stato – adunanza plenaria; sentenza, 27-07-2016, n. 18 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


