La Cassazione con la sentenza n. 813/2005, ha stabilito che il termine di decadenza di due anni per il rimborso dell’Iva non può decorrere dalla data di emanazione di una risoluzione della direzione regionale delle Entrate.
Il caso riguardava un contribuente che aveva presentato richiesta di rimborso dell’Iva versata in misura più elevata rispetto al dovuto, a causa di un errore commesso nella fatturazione sull’aliquota da applicare.


