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TERMINI BREVI PER CONTESTARE IL GIUDIZIO SULLE DEFINIZIONI RESPINTE

Non si ferma l’attività di trattazione del contenzioso.

Infatti per quanto riguarda le domande di chiusura delle liti pendenti, gli uffici dovranno esaminarle sollecitamente per comunicare nei termini stabiliti la regolarità della definizione oppure il diniego.

I controlli dovranno essere ultimati entro il 30 giugno 2004, in modo da consentire in tempo utile il completamento della procedura anche in presenza di errori scusabili, ipotesi in cui occorre dare 30 giorni di tempo all’interessato per regolarizzare eventualmente la definizione tramite il pagamento della differenza dovuta.

Saranno considerate valide le domande redatte difformemente dallo schema approvato con il provvedimento dell’Agenzia del 3/3/2003, purché risultino debitamente sottoscritte ed esprimano chiaramente la volontà di definire la controversia, come pure le domande inviate erroneamente a un ufficio diverso da quello competente.

In relazione alla riapertura dei termini, gli uffici potranno completare l’invio di informazioni ai contribuenti titolari di controversie suscettibili di definizione, per stimolare l’adesione alla sanatoria.

Per evitare accumulo di arretrato gli uffici non dovranno più avvalersi della sospensione dei termini per bloccare l’attività di gestione del contenzioso prestando particolare attenzione alle eventuali sentenze sfavorevoli al fisco che i contribuenti dovessero notificare in questo periodo.

Avvalendosi delle procedure informatiche predisposte dall’Agenzia, gli uffici dovranno compilare e trasmettere alle commissioni tributarie gli elenchi delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione; il nuovo termine per l’esecuzione di questo adempimento è il 1/3/2004.

Quanto al controllo delle istanze, gli uffici che non lo avessero ancora fatto sono invitati a farlo immediatamente in modo da poter comunicare la regolarità della definizione o l’eventuale diniego nei termini previsti dalla legge.

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