Le cessioni di beni precedentemente esportati a fini di tentata vendita concorrono alla formazione del plafond per acquistare in sospensione d’Iva.
Questo perchè il trasferimento della proprietà rientra sin dall’origine nella finalità dell’operatore; non vi concorrono, invece, le cessioni di beni che l’esportatore aveva già inviato in propri depositi all’estero.
È quanto si desume dalla norma di comportamento n. 161, recentemente approvata dall’associazione dottori commercialisti di Milano, che affronta la questione del regime Iva delle cessioni con effetto traslativo posticipato rispetto al momento dell’invio dei beni all’estero.


