Il contributo alla scuola privata diventa reddito, e come tale imponibile. La differenza tra istituti statali e scuole private comporta conseguenze anche sotto il profilo fiscale. L’imposizione tributaria opera anche nel caso in cui l’attività scolastica sia esercitata da enti non commerciali. In tal senso le agenzie delle entrate interpretano l’articolo 108 del dpr n. 917 del 22 dicembre 1986 (Testo unico delle imposte sul reddito).


