Solo i servizi che siano oggettivamente diretti all’espletamento delle attività previste dagli art. da 208 a 213 d.leg. 12 aprile 2006 n. 163 possono essere qualificati come contratti nei settori speciali ed essere assoggettati alla relativa disciplina (nella specie, si è escluso che l’attività di avvolgimento dei bagagli in aree aeroportuali sia assoggettata alla disciplina dei contratti pubblici).
Fonte: Consiglio di Stato; sezione V; sentenza, 09-03-2015, n. 1192 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


