Le società che nel corso del 1991 hanno proposto l’istanza di rimborso della TCGG per l’iscrizione nel Registro delle Imprese e che non hanno poi promosso il giudizio avanti al Tribunale per ottenerne il rimborso, dovrebbero rinnovare l’istanza stessa, avendo riguardo alle somme non ancora rimborsate o rimborsate solo parzialmente, in modo da evitare la prescrizione decennale del proprio diritto.
L’istanza dovrà essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’Agenzia delle Entrate, viale Europa, 242, 00100 Roma


